La Corte costituzionale, con la sentenza n. 62 depositata il 30 aprile 2026, ha stabilito che non è costituzionalmente illegittima la disposizione che, con effetti anche per il passato, non richiede una nuova iscrizione all’“albo dei riscossori” alle società di progetto costituite da soggetti già iscritti. La norma, contenuta nell’articolo 3, comma 14-septies del decreto-legge n. 202 del 2024, convertito nella legge n. 15 del 2025, è stata qualificata come interpretazione autentica e non come intervento innovativo e retroattivo.
La questione era stata sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, che ne aveva contestato la legittimità ritenendola una norma innovativa con effetti retroattivi e quindi potenzialmente lesiva di diversi parametri costituzionali. La Consulta ha però respinto tutte le censure, chiarendo che l’intervento legislativo è servito a precisare un significato già emerso in parte nella giurisprudenza in materia di affidamento a terzi delle attività di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali.
Secondo la Corte, non è richiesta una “duplicazione” dell’iscrizione all’albo quando la società di progetto è composta da soggetti già in possesso dei requisiti necessari, in particolare quelli di natura tecnica e professionale. Centrale resta quindi la presenza del socio iscritto, garante dell’idoneità del soggetto che svolge il servizio.
I giudici costituzionali hanno inoltre escluso che l’effetto retroattivo della norma contrasti con i principi di ragionevolezza e con i limiti propri delle interpretazioni autentiche. Rigettata anche la censura relativa all’articolo 77 della Costituzione, ritenendo la disposizione coerente con le finalità del decreto-legge “milleproroghe” in cui è stata inserita.