In GU Serie Generale n. 73 del 27 marzo 2024 il Decreto 28 febbraio 2024 del Ministero delle Infratrutture e dei Trasporti contenente la “Disciplina delle modalità operative per la presentazione delle istanze da parte delle stazioni appaltanti e delle condizioni di accesso per l’anno 2024 al Fondo adeguamento prezzi“.
Il decreto disciplina le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo di cui all’art. 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Le disposizioni relative al Fondo si applicano alle ipotesi previste dall’art. 26, commi 6-bis, 6-ter e 12 del decreto-legge n. 50 del 2022, e in particolare:
agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all’art. 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita’ dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;
agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui al citato art. 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 che non abbiano accesso al Fondo di cui all’art. 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilita’ dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;
agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori di cui all’art. 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle societa’ del gruppo Ferrovie dello Stato, dell’ANAS S.p.a. e degli altri soggetti di cui al Capo I del Titolo VI della Parte II del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attivita’ previste nel citato Capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo dell’art. 26, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022;
ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.a. in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50 del 2022, le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024.
Fonte: Gazzetta Ufficiale