Una concessione di costruzione e gestione non può essere modificata in modo sostanziale durante la fase di esecuzione. Lo chiarisce l’Autorità nazionale anticorruzione, sottolineando che eventuali variazioni di rilievo al contratto devono dar luogo a una nuova procedura di evidenza pubblica.
Il caso analizzato riguarda una concessione affidata a seguito di gara pubblica e disciplinata dalla normativa vigente al momento dell’affidamento. In fase di esecuzione, tuttavia, non è consentito introdurre modifiche che alterino in modo significativo le condizioni originarie del rapporto.
Secondo l’Autorità, le disposizioni che permettono modifiche ai contratti pubblici sono di stretta interpretazione, in quanto costituiscono una deroga ai principi di concorrenza e trasparenza. Per questo motivo, possono essere applicate solo nei casi previsti e non possono mai giustificare cambiamenti sostanziali dell’accordo.
Tali modifiche si configurano quando incidono sugli elementi essenziali del contratto, ad esempio alterando l’equilibrio economico a favore del concessionario, estendendo in modo significativo l’oggetto della concessione o rimettendo in discussione l’esito della gara.
Nel caso esaminato, l’Autorità invita l’amministrazione a valutare eventuali richieste di revisione nel rispetto degli obblighi contrattuali e della normativa vigente, ricordando che il rischio dell’operazione deve restare in capo al concessionario e che ogni intervento deve comunque rispettare i limiti previsti dalla legge.