La Corte di Cassazione, Sezione L, con l’ordinanza n. 23784 del 23 agosto 2025, ha chiarito un punto importante in materia di lavoro subordinato e risarcimenti. Nel caso in esame, un contratto a progetto e un successivo contratto di apprendistato erano stati dichiarati nulli, riconoscendo al lavoratore la natura subordinata del rapporto e il diritto al risarcimento per il mancato ripristino del lavoro.
La Corte ha stabilito che le somme percepite a titolo di NASpI non possono essere detratte dal risarcimento. La prestazione previdenziale, infatti, agisce su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali derivanti dalla cessazione illegittima del rapporto di lavoro. Eventuali indebiti di NASpI restano recuperabili dall’INPS nei limiti di legge, ma non incidono sui diritti al risarcimento del lavoratore.
Questa decisione conferma l’orientamento secondo cui il risarcimento per il mancato ripristino di un rapporto di lavoro subordinato deve essere pienamente riconosciuto, senza riduzioni legate alle indennità di disoccupazione percepite.