Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) e il Ministero della Salute hanno emanato una nota di chiarimento sulle disposizioni in materia di certificazione verde Covid-19 (green pass) per i settori del trasporto marittimo e autotrasporto delle merci al fine di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica. Il testo precisa che fino al 31 dicembre 2021 si applicheranno le disposizioni contenute del Dpcm del 2 marzo scorso (che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da Covid-19) e relativi allegati e chiarisce alcuni aspetti legati al trasporto marittimo e all’autotrasporto.
Durante le riunioni con le associazioni di categoria e con le organizzazioni sindacali dei settori del trasporto tenutesi nelle settimane scorse (la prima delle quali il 9 settembre scorso alla presenza del Ministro Enrico Giovannini), sono state discusse diverse tematiche legate all’aggiornamento dell’allegato 14 al Dpcm sulle linee guida per la sicurezza dei lavoratori e l’uso del green pass da parte del personale impiegato nelle attività di trasporto marittimo e all’autotrasporto di merci.
In particolare, per quanto riguarda l’autotrasporto di merci, in relazione all’ingresso nel territorio nazionale degli autotrasportatori provenienti dall’estero, la circolare precisa che, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea in attuazione delle cosiddette “corsie verdi” (green lanes) continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre le disposizioni contenute nel Dpcm 2 marzo 2021. Per quanto riguarda il personale a bordo dei mezzi di trasporto provenienti dall’estero e non in possesso di green pass (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dall’Ema o riconosciute equivalenti dal Ministero della salute) è consentito, come già previsto dalle regole vigenti, esclusivamente l’accesso ai luoghi deputati alle operazioni di carico/scarico delle merci a condizione che dette attività vengano svolte da altro personale.
Per quanto riguarda il trasporto marittimo la circolare specifica che, per garantire l’operatività delle navi e della catena logistica nazionale, con particolare riferimento a quelle che effettuano navigazione internazionale, nei confronti del personale impiegato a qualsiasi titolo a bordo di una nave di bandiera italiana, il cui porto di partenza, di scalo o di destinazione finale sia nel territorio italiano, l’imbarco o il rientro a bordo è da considerarsi “luogo di lavoro” e avviene secondo le seguenti regole, verificate dal datore di lavoro:
- chi si trova già a bordo il 15 ottobre e non è in possesso di green pass (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dall’Ema o di vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del Ministero della salute) continua il periodo di imbarco e deve essere sottoposto, in caso di sbarco nel territorio italiano e successivo rientro a bordo, come previsto dalle normative su green pass, a test molecolare o antigenico con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;
- chi si imbarca nel territorio italiano dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, al momento dell’ingresso a bordo deve essere munito di una delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Sars-Cov-2 al termine del prescritto ciclo (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dall’EMA o di vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del Ministero della salute), ovvero di avvenuta guarigione da Covid-19 con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da Sars-Cov-2, ovvero di effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus Sars-Cov-2;
- chi sbarca nel territorio italiano e rientra a bordo successivamente, deve essere munito di una delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Sars-Cov-2 al termine del prescritto ciclo (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dall’EMA o di vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del Ministero della salute), ovvero di avvenuta guarigione da Covid-19 con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da Sars-Cov-2, ovvero di effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus Sars-Cov-2, nei termini di cui all’articolo 9, comma 2, del citato decreto-legge (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dall’EMA o di vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del Ministero della salute).
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Fonte: MIMS