La Corte costituzionale, con la sentenza n. 63 depositata oggi, ha respinto le principali questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Torino sul decreto-legge 36 del 2025, convertito nella legge 74 del 2025, in materia di cittadinanza.
Al centro della decisione l’articolo 3-bis della legge 91 del 1992, introdotto dalla riforma, che limita la trasmissione automatica della cittadinanza per discendenza. La norma prevede infatti che non sia considerato mai cittadino italiano chi è nato all’estero e possiede un’altra cittadinanza, salvo alcune eccezioni: domanda presentata entro il 27 marzo 2025, presenza di un genitore o nonno esclusivamente cittadino italiano, oppure un genitore residente in Italia per almeno due anni dopo l’acquisizione della cittadinanza.
Secondo la Corte, la disposizione non incide su diritti già acquisiti, ma configura una preclusione originaria all’acquisto della cittadinanza. Per questo, il bilanciamento operato dal legislatore tra principio di effettività del legame con lo Stato e tutela dell’affidamento è stato ritenuto non irragionevole.
Respinta anche la censura basata sull’articolo 3 della Costituzione: per i giudici non si tratta di una revoca di status consolidati, ma di una nuova disciplina che non incide su chi è già stato riconosciuto cittadino o ha già avviato la procedura di riconoscimento.
La Corte ha inoltre escluso il contrasto con il diritto dell’Unione europea, in particolare con le norme sulla cittadinanza europea, chiarendo che la giurisprudenza della Corte di giustizia richiamata riguarda casi di perdita di uno status già acquisito, mentre qui si tratta del mancato riconoscimento originario.
Dichiarate inammissibili, infine, le questioni basate sulla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e sul quarto protocollo della CEDU: la prima non ha natura vincolante e non genera obblighi internazionali direttamente azionabili, mentre la seconda non tutela il diritto alla cittadinanza ma quello di ingresso nel territorio dello Stato di appartenenza.
Nel complesso, la Corte ha quindi confermato la legittimità della riforma, sottolineando anche il carattere “correttivo” del decreto e la presenza di misure volte a facilitare percorsi alternativi di ingresso e cittadinanza per gli stranieri di origine italiana.