La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18855 del 10 luglio 2025, interviene sul tema dell’esenzione IMU per i fabbricati rurali strumentali, precisando un punto chiave relativo ai Comuni montani e parzialmente montani.
Secondo i giudici, la norma contenuta nell’articolo 9, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011 limita l’esenzione ai soli immobili situati nei Comuni classificati come montani o parzialmente montani. Tale classificazione deve avvenire sulla base dell’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT.
La particolarità evidenziata dalla Corte riguarda proprio il valore attribuito a questo elenco: esso assume, in via eccezionale, rango primario nella gerarchia delle fonti. In altre parole, l’elenco ISTAT non è un semplice atto amministrativo, ma diventa parte integrante della norma stessa.
Da ciò deriva una conseguenza rilevante sul piano processuale. In virtù del principio “iura novit curia”, non è necessario che la parte che invoca l’esenzione produca in giudizio l’elenco dei Comuni: spetta direttamente al giudice conoscerlo e applicarlo.
La decisione comporta quindi un alleggerimento degli oneri probatori per i contribuenti e chiarisce definitivamente il ruolo centrale dell’elenco ISTAT nella disciplina delle esenzioni IMU.