È ammissibile l’impugnazione immediata del bando volta a contestare l’errata configurazione economico-giuridica del rapporto (concessione di servizi anziché appalto di servizi, nella forma del leasing operativo) e l’assoluta insostenibilità economica della base d’asta proposta (condizioni di non sostenibilità economica oggettivamente impeditive della partecipazione, integranti dunque “clausole escludenti”), poiché incidenti direttamente, con assoluta e oggettiva certezza, sull’interesse delle imprese di settore, in quanto preclusive, per ragioni oggettive e non di normale alea contrattuale, di un’utile partecipazione alla gara (1).
(1) Precedenti conformi: ex multis, Cons. Stato, sez. III, 26 aprile 2022, n. 3191; Cons. Stato, sez. III, 21 febbraio 2019, n. 513; Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2021, n. 284. In generale, sulla questione dell’impugnabilità delle clausole immediatamente escludenti, Cons. Stato, Ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it