Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Risoluzione n. 135206 dell’11 aprile 2018, è intervenuta a fornire chiarimenti in ordine ad alcune problematiche inerenti alla concessione di posteggi nei pubblici mercati. La Nota prende spunto dai due interventi legislativi del D.L. n. 244/2016 (art. 6, comma ) e della Legge n. 205/2017 (art. 1, commi 1180 e 1181) i quali hanno disposto per le concessioni in essere due differenti termini di proroga che si sovrappongono. Infatti, la prima norma fissa al 31-12-2018 la scadenza delle concessioni esistenti alla data di entrate in vigore del D.L. (cioè 31 dicembre del 2016), mentre la seconda norma proroga al 31 dicembre 2020 le concessioni vigenti alla data del primo gennaio 2018. Ad avviso del Ministero, la scadenza del termine del 31 dicembre 2020 si applica anche alle nuove concessioni rilasciate con efficacia al primo gennaio 2019 per effetto della prima proroga, le quali, per effetto della seconda, non possono diventare efficaci prima del primo gennaio 2021, essendo state ormai prorogate fino al dicembre 2020 le concessioni agli operatori uscenti che dovrebbero essere così sostituite. In sostanza, la situazione verificatasi per effetto delle citate disposizioni non consente di dare efficacia prima dell’1 gennaio 2021 alle nuove concessioni, per non ledere il diritto automatico di proroga ope legis delle concessioni in essere , ma allo stesso tempo non comporta che le procedure di selezione adottate e concluse nel periodo compreso tra i termini indicati dalla Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 e quello dell’entrata in vigore della ultima proroga debbano ritenersi nulle o annullabili, né possano annullarsi automaticamente le eventuali nuove concessioni già rilasciate, sia pure con decorrenza da intendersi ora posticipata.
Alla luce di tali considerazioni, la Nota riconosce al Comune la possibilità di avviare la procedura di selezione per l’assegnazione di posteggi vacanti in mercati di nuova istituzione, di posteggi da riassegnare a seguito di restituzione del titolo da parte degli operatori, di posteggi ubicati nei mercati per i quali l’ente locale abbia previsto la riorganizzazione con riduzione dei medesimi, ovviamente tenendo presente che la durata delle concessioni rilasciate al termine della selezione non potrà che essere quella stabilita nel bando. In ordine al quesito circa la possibilità di utilizzare i parametri previsti dal regolamento regionale sui requisiti di professionalità e di anzianità, Il Ministero ha i richiamato il proprio parere del 5 novembre 2015 con il quale ha avuto modo di precisare che, qualora la partecipazione alle spunte giornaliere si sia concretizzata ai fini del computo di quella percentuale di punteggio assegnabile in relazione alla presenza nel posteggio. in una effettiva occupazione, sia pure temporanea e giornaliera, il Comune può riconoscere al soggetto che ne ha usufruito il possesso di una quota di professionalità riferita a quel posteggio e quindi valutarla I chiarimenti del Ministero dello Sviluppo sulle concessioni per le occupazioni nei pubblici mercati
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it