La Corte di Cassazione – Sezione III Civile – con l’Ordinanza n. 16295 del 18 giugno 2019 – ha accolto il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, riformando parzialmente la pronuncia del Tribunale, aveva confermato l’esclusione di responsabilità di ROMA CAPITALE per i danni causati dalla caduta sulla strada di un CARTELLONE PUBBLICITARIO ad una cittadina che procedeva alla guida di un motoveicolo.
Le censure alla sentenza impugnata muovono sostanzialmente sulla responsabilità del Comune ex art. 2051 Cod. Civ. in elazione alla omessa vigilanza dell’impianto pubblicitario che, se anche affidato alla gestione della società, rimaneva comunque nella custodia dell’Ente in virtù dell’art. 14 del Codice della Strada, in ragione anche dello specifico dovere derivante dall’art. 28 del Regolamento comunale delle affissioni e pubblicità adottato dal Comune di Roma con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 289/1994.
La Suprema Corte ha avuto modo di affermare che la sentenza dei giudici di appello è fondata su una interpretazione della norma del codice civile non coordinata con le disposizioni di rango secondario : infatti, l’art. 14 del Codice della strada prevede genericamente per il Comune l’obbligo di manutenzione degli impianti ai fini della fluidità della circolazione, mentre l’art. 28 del Regolamento Affissioni e Pubblicità richiama l’art. 56 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada il quale prevede che “gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare sulla corretta realizzazione e sull’esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne e degli altri mezzi pubblicitari rispetto all’autorizzazione rilasciata per la loro collocazione. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e buona manutenzione di essi”.
Da ciò la considerazione che il contratto di gestione stipulato da Roma Capitale con la società pubblicitaria non liberava affatto l’ente locale dal dovere di vigilanza (e quindi la custodia) sulla corretta esecuzione dello stesso e dalla supervisione sulle situazioni complessive di pericolo che si potevano determinare.
Tali premesse, ad avviso del Supremo Collegio, portano a rilevare che la statuizione del giudice di primo grado (non oggetto di censura) che ha ritenuto che il vento forte che ha sollevato il cartellone pubblicitario non fosse un evento imprevedibile ed eccezionale, ha fornito un elemento a sostegno dell’esigibilità della condotta dell’ente vigilante per cui, escludendo un comportamento anomalo della parte danneggiata, resta da valutare la responsabilità dell’ente rispetto alla omessa vigilanza sulle condizioni di gestione dell’impianto e sui pericoli che la stratificazione dei manifesti accertata sul cartellone avrebbe potuto provocare ed ha in concreto determinato l’incidente.
Alla luce delle suddette considerazioni, la Corte ha deciso di cassare la sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Roma che dovrà riesaminare la controversia provvedendo e motivando la eventuale esclusione di responsabilità del Comune in base ad una valutazione delle prove, prendendo le mosse sulle premesse normative applicabili al caso concreto.
LINK – CRTE DI CASSAZIONE – SEZ. III CIVILE ORDINANZA N. 16295 DEL 2019
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale
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