Con la sentenza n. 01705/2026 REG.PROV.COLL. (ricorso n. 06173/2024), il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, interviene su alcuni principi cardine del diritto amministrativo in materia urbanistica e di incompatibilità degli amministratori locali, offrendo un’ulteriore precisazione sull’ambito applicativo dell’obbligo di astensione.
Sul conflitto di interessi, il Collegio ribadisce che, ai sensi dell’art. 78 del d.lgs. 267/2000, l’obbligo di astensione del sindaco o degli amministratori locali sussiste solo in presenza di una correlazione immediata e diretta tra la deliberazione adottata e uno specifico interesse proprio o di parenti entro il quarto grado. Non è invece sufficiente una situazione di mera contiguità territoriale o un interesse solo potenziale o indiretto, essendo necessario che l’atto incida in modo concreto e differenziato sulla sfera giuridica del soggetto legato all’amministratore.
In materia urbanistica, la sentenza riafferma inoltre che l’interpretazione delle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici rientra nella discrezionalità tecnico-amministrativa dell’ente, sindacabile dal giudice solo in presenza di manifesta irragionevolezza o errore macroscopico. Ne consegue che sono legittime anche le scelte interpretative dell’amministrazione che conducano a esiti diversi rispetto a precedenti valutazioni interne, purché adeguatamente motivate e coerenti con il dato normativo.
Il Consiglio di Stato conferma infine che, nei procedimenti di autotutela, gli istituti partecipativi come il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 non trovano applicazione automatica, soprattutto quando il provvedimento non presenta contenuti innovativi rispetto all’assetto istruttorio già acquisito.
La decisione consolida così un orientamento restrittivo sul conflitto di interessi negli enti locali e ribadisce l’ampio margine riconosciuto all’amministrazione nell’interpretazione delle norme urbanistiche, entro i limiti della ragionevolezza e della coerenza motivazionale.