Con la sentenza n. 00963/2026 (Consiglio di Stato, Sez. V, 06/02/2026, ricorsi nn. 5292/2025 e 6746/2025), il Consiglio di Stato ha affermato un importante principio in materia di organizzazione degli uffici legali degli enti locali.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, non esiste alcuna disposizione normativa che imponga agli enti pubblici locali di attribuire la responsabilità dell’Avvocatura civica a un soggetto in possesso della qualifica dirigenziale. La scelta del modello organizzativo rientra infatti nella discrezionalità dell’amministrazione, nel quadro delle proprie prerogative di macro-organizzazione.
Il punto centrale della decisione riguarda il rapporto tra assetto organizzativo interno e garanzie di autonomia della funzione forense. Il Consiglio di Stato ribadisce che ciò che rileva, ai fini della legittimità del modello adottato, non è la qualifica formale del responsabile dell’ufficio, ma l’effettiva assicurazione dei principi di autonomia e indipendenza dell’avvocato pubblico nella trattazione degli affari legali dell’ente.
Tali principi, sottolinea la sentenza, risultano soddisfatti quando l’Avvocatura è posta in una relazione di diretta dipendenza funzionale dal vertice dell’ente, senza intermediazioni con la struttura burocratica generale.
Ne consegue che la presenza di un dirigente amministrativo o la configurazione dell’ufficio con incarichi di Elevata Qualificazione non integra di per sé una violazione della normativa di settore, né comporta automaticamente un vulnus all’autonomia professionale degli avvocati pubblici.
La decisione si colloca nel solco della giurisprudenza che distingue tra assetto organizzativo discrezionale dell’ente e tutela delle posizioni soggettive dei professionisti, ribadendo che solo un’effettiva compromissione dell’indipendenza funzionale dell’Avvocatura può determinare l’illegittimità delle scelte organizzative.