La procedura abilitativa semplificata (PAS) per gli impianti fotovoltaici può essere utilizzata solo in presenza di interventi conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Non è quindi sufficiente che l’opera riguardi la produzione di energia da fonti rinnovabili per superare eventuali vincoli urbanistici.
Lo ha chiarito il T.a.r. per la Sicilia, con la sentenza n. 526 del 25 febbraio 2026, sottolineando che la qualificazione di opera di pubblica utilità, tipica degli interventi nel settore delle energie rinnovabili, si realizza soltanto attraverso il rilascio dell’autorizzazione unica prevista dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Tale autorizzazione, quando necessaria, può anche costituire variante allo strumento urbanistico, ma non la PAS.
Il Tribunale precisa inoltre che la PAS è riconducibile alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): il decorso di 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione consente la formazione di un titolo abilitativo tacito e rende l’attività lecita. In questa fase, tuttavia, l’amministrazione conserva il potere di intervenire in autotutela, nei limiti e alle condizioni previste dagli articoli 19 e 21-nonies della legge n. 241/1990.
Secondo i giudici, non è configurabile un vero e proprio silenzio-assenso, ma solo una forma di consolidamento del titolo che può essere eventualmente rimosso mediante interventi inibitori. Tali poteri devono essere esercitati anche quando l’intervento risulti privo del requisito della compatibilità urbanistica.
Infine, la sentenza chiarisce che l’eventuale incompatibilità urbanistica, se non rilevata entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della PAS, non può impedire la formazione del titolo. La valutazione di conformità, infatti, deve essere effettuata entro il termine decadenziale previsto dalla normativa di settore (art. 6, comma 4, d.lgs. n. 28/2011).