La curatela fallimentare è tenuta a rispondere degli obblighi di bonifica anche nella gestione post mortem di una discarica. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza 12 marzo 2026, n. 2022, precisando che il ruolo di custode dei beni del fallito comporta l’assunzione di responsabilità anche sul piano ambientale.
Nel caso esaminato, i giudici amministrativi hanno chiarito che eventuali atti di dismissione dei beni, pur adottati legittimamente nell’ambito delle procedure previste dall’ordinamento fallimentare, non incidono sugli obblighi pubblicistici di bonifica. Tali atti, infatti, mantengono natura privatistica e non sono idonei a escludere la responsabilità della curatela rispetto alle conseguenze dell’inquinamento.
La pronuncia si sofferma inoltre sulla posizione giuridica della curatela, che acquisisce la detenzione dei beni del fallito automaticamente al momento della sentenza dichiarativa di fallimento. La rinuncia alla gestione o alla liquidazione dei beni comporta la perdita, da parte della società fallita, della legittimazione a disporne, ma non incide sugli obblighi ambientali che restano in capo alla procedura, a tutela delle ragioni dei creditori e dell’interesse pubblico alla salvaguardia dell’ambiente.
Il Consiglio di Stato conferma così un orientamento rigoroso: la tutela ambientale prevale sulle vicende della procedura fallimentare, imponendo alla curatela di farsi carico degli interventi necessari per la bonifica anche nella fase successiva alla cessazione dell’attività della discarica.
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