L’esclusione da un concorso per l’arruolamento nelle Forze armate può risultare legittima quando il candidato presenta un tatuaggio in una zona non sempre coperta dall’uniforme. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione II, con la sentenza n. 2172 del 16 marzo 2026.
Nel caso esaminato, il giudice amministrativo ha ritenuto corretto il provvedimento di esclusione dall’Aeronautica militare a causa di un tatuaggio situato in una zona visibile con le uniformi estiva e ginnica. Determinante, secondo il Collegio, è la certezza della visibilità del tatuaggio in ogni circostanza operativa, come risultante dagli atti e dal verbale medico, che ha valore probatorio.
Il Consiglio di Stato ha ribadito che il personale militare deve garantire piena idoneità psico-fisica in relazione a tutte le condizioni operative e che le norme sui tatuaggi prevedono il divieto di quelli non completamente copribili. Non è sufficiente, dunque, che il tatuaggio sia coperto in condizioni ordinarie: deve essere invisibile in ogni situazione, anche durante attività fisica, quando gli indumenti possono spostarsi.
Sul piano processuale, la sentenza ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro l’esclusione, rilevando la mancata notifica ad almeno un controinteressato e la mancata impugnazione della graduatoria definitiva. I candidati già inseriti in graduatoria, infatti, vantano un interesse diretto a mantenere la propria posizione e devono essere coinvolti nel giudizio.
La decisione si inserisce in un orientamento già consolidato della giurisprudenza amministrativa, che tutela le esigenze di decoro e affidabilità richieste al personale delle Forze armate, imponendo requisiti rigorosi anche in relazione all’aspetto esteriore.