Viene perciò previsto che, in attesa di modificare il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 159/2013, vadano esclusi dal reddito disponibile i trattamenti assistenziali e previdenziali (incluse le carte di debito) percepiti a fronte della condizione di disabilità e qualora non rientranti nel reddito complessivo a fini Irpef.
Sempre per recepire le indicazioni del Consiglio di Stato, inoltre, viene modificato il meccanismo di equivalenza, per cui vengono meno le franchigie che ora compensano gli importi (non verranno più considerati) ed è aumentato di 0,50 il parametro della scala di equivalenza per ogni componente del nucleo con disabilità media, grave o non autosufficiente, quindi senza più differenze tra disabili minorenni e maggiorenni.
E’ stato inoltre precisato che gli importi percepiti per ragioni diverse dalla disabilità restano inclusi nel reddito disponibile, ma per quanto riguarda le borse di studio universitario vanno esclusi dall’Isee.
L’applicazione delle novità non sarà immediata. La legge, che deve essere ancora approvata dalla Camera, stabilisce che gli enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento. Fino a tale data, saranno salve le prestazioni sociali agevolate erogate sulla base delle regole attuali.
Quanto alla copertura economica delle conseguenze derivanti dalle nuove regole, è prevista una riduzione pari ad un milione di euro del Fondo nazionale per le politiche sociali, al fine di far fronte alle maggior spese relative all’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e all’assegno di maternità di base. Sempre sul fronte delle coperture, però, c’è un passaggio nel testo poco chiaro, e non spiegato nemmeno nella relazione illustrativa al provvedimento, in cui si afferma che gli enti erogatori delle prestazioni si devono adeguare alle nuove regole “nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati”.
Su questo il Ministero dell’Economia, in risposta ad un question time sulle conseguenze delle sentenze del Consiglio di Stato, aveva affermato che gli effetti finanziari prodotti dall’Isee “dipendono prioritariamente dalle determinazioni di ciascun ente erogatore con riferimento alle soglie di accesso alla prestazione ovvero per la graduazione dei costi di compartecipazione”.