Cons. Stato, Sez. IV, sentenza 13 maggio 2026, n. 3778 (R.G. n. 6186/2024)
Il Consiglio di Stato, con la sentenza indicata, ha ribadito un principio centrale in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e classificazione IPPC degli impianti di depurazione: ciò che rileva ai fini dell’assoggettamento al regime più rigoroso non è la mera natura “urbana” o mista delle acque reflue trattate, né la struttura organizzativa del servizio idrico, ma la circostanza che i reflui industriali conferiti siano o meno già conformi, a monte, ai limiti normativi di immissione in pubblica fognatura stabiliti dall’art. 107 del d.lgs. 152/2006 e, dunque, coperti dalla direttiva 91/271/CEE.
Secondo il Collegio, rientra nella categoria IPPC 6.11 — e richiede quindi AIA — l’attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate da installazioni IPPC quando non vi sia garanzia che tali reflui siano stati preventivamente trattati in modo da rispettare i valori-limite normativi. In tale ipotesi, infatti, il depuratore svolge una funzione di trattamento “a valle” di reflui potenzialmente non conformi, con conseguente necessità di applicare il livello autorizzatorio più elevato a tutela dell’ambiente.
È inoltre irrilevante, ai fini della qualificazione, che il depuratore operi nell’ambito di una rete fognaria o che tratti acque miste domestiche e industriali, poiché la nozione di acque reflue urbane non esclude la rilevanza del regime IPPC quando manca la dimostrazione della previa conformità dei reflui industriali ai limiti di legge. Parimenti, non assume rilievo la riconducibilità o meno dell’impianto al servizio idrico integrato, trattandosi di elemento organizzativo non decisivo rispetto alla finalità di prevenzione e precauzione che informa la disciplina ambientale.
Il principio affermato è dunque quello della prevalenza del dato sostanziale di rischio ambientale: in assenza di garanzie tecniche e regolatorie sul rispetto dei limiti di legge da parte degli impianti a monte, il depuratore deve essere assoggettato al regime AIA quale attività IPPC 6.11.