Per facilitare la massima partecipazione delle imprese alle gare pubbliche per la fornitura di servizi, l’Autorità Nazionale Anticorruzione fornisce alcuni suggerimenti per la predisposizione dei bandi di gara, riguardo ai requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica.
“La crisi ha ridotto il fatturato delle imprese, e gli affidamenti pubblici non devono rappresentare un ostacolo, ma uno strumento per consentire loro di rialzarsi”. Dichiara il Presidente Giuseppe Busia. “Abbiamo voluto spronare le stazioni appaltanti ad utilizzare tutta la flessibilità consentita dal Codice dei contratti pubblici: molto si può fare anche senza riforme normative e l’Anac intende usare tutte le leve a sua disposizione in questa direzione”.
A causa dell’emergenza sanitaria in corso alcuni settori produttivi hanno avuto un calo significativo di fatturato a fronte della mancata erogazione dei servizi. Secondo l’Autorità questo può avere un impatto potenzialmente limitativo della partecipazione alle gare future in quanto il fatturato minimo annuo è uno degli elementi che le stazioni appaltanti possono richiedere ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria. L’Anac pertanto suggerisce alle stazioni appaltanti, come previsto dal Codice, di valutare attentamente la necessità di richiedere la dimostrazione di tali requisiti tramite il possesso di un fatturato minimo annuo per il triennio precedente la gara che comprende gli anni 2020 e 2021. Qualora le stazioni appaltanti ritengano necessario richiedere la dimostrazione del fatturato minimo annuo, sarebbe opportuno che il valore del fatturato richiesto fosse inferiore a quello massimo consentito dalla norma, ossia al doppio dell’importo a base d’asta.
Per quanto riguarda la capacità tecnica delle imprese, l’Autorità, nel rilevare che la mancata erogazione dei servizi può avere un impatto anche sulla dimostrazione dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, ricorda che, per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nei bandi che sarà presa in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima, come previsto dal Codice dei contratti pubblici (Allegato XVII, parte II).