La prescrizione decennale per la riscossione dei tributi erariali resta legittima. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 85, depositata il 19 maggio, dichiarando infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’applicazione dell’articolo 2946 del Codice civile ai crediti fiscali dello Stato, come IRPEF, IVA e IRES.
La vicenda nasce da un giudizio davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, relativo all’impugnazione di una cartella esattoriale già annullata in primo grado per intervenuta prescrizione dopo dieci anni di inattività del Fisco. Nel ricorso in appello dell’Agenzia delle Entrate era stata richiamata la proroga dei termini prevista durante l’emergenza pandemica, ma i giudici tributari avevano sollevato dubbi di costituzionalità, sostenendo che fosse più coerente applicare il termine quinquennale previsto in altri ambiti tributari, come l’IMU, le sanzioni fiscali e i crediti previdenziali.
Secondo i giudici rimettenti, il termine decennale avrebbe determinato una disparità di trattamento a favore dell’amministrazione statale e sarebbe risultato sproporzionato rispetto alla rapidità con cui il Fisco può interrompere la prescrizione tramite strumenti telematici. Inoltre, veniva contestata l’incoerenza con altri termini tributari generalmente fissati in cinque anni e con il principio della ragionevole durata dei procedimenti.
La Consulta ha però escluso qualsiasi profilo di illegittimità. In particolare, ha chiarito che i crediti erariali non sono comparabili con l’IMU, trattandosi di un tributo periodico soggetto a regole differenti e per il quale è giustificata una prescrizione più breve. La Corte ha inoltre ribadito che la durata dei termini di prescrizione rientra nella discrezionalità del legislatore, chiamato a bilanciare l’interesse dello Stato alla riscossione con quello del contribuente a non restare esposto indefinitamente alla pretesa fiscale.
Respinte anche le obiezioni sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione e sulla ragionevole durata del procedimento: per i giudici costituzionali, la prescrizione riguarda il diritto sostanziale e non può essere assimilata ai tempi del processo. Con la decisione, dunque, resta confermata l’applicazione del termine ordinario di dieci anni per la riscossione dei tributi erariali.