Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 03882/2026 REG.PROV.COLL., resa nel giudizio n.r.g. 2956/2024 e pubblicata il 18 maggio 2026, interviene su un contenzioso relativo a titoli edilizi in sanatoria e autorizzazioni ambientali, fissando alcuni principi di diritto in materia di riparto di competenze tra amministrazioni e condizioni per l’acquisizione del bene al patrimonio pubblico in caso di abusi edilizi.
In primo luogo, il Collegio ribadisce che l’ambito dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è circoscritto alle sole matrici ambientali ricomprese nella procedura e non può estendersi alla verifica della legittimità dei titoli edilizi o alla regolarità urbanistico-edilizia dell’intervento. Ne consegue che la Provincia, nell’adozione dell’AUA, non è tenuta né legittimata a sindacare la validità del permesso di costruire o di altri titoli edilizi presupposti, trattandosi di profili estranei al perimetro normativo del procedimento ambientale.
Sotto altro profilo, la sentenza affronta il tema dell’improcedibilità del ricorso, chiarendo che la relativa eccezione è rilevabile anche d’ufficio ai sensi dell’art. 35 c.p.a. e che non sussiste violazione del contraddittorio quando la questione sia stata comunque oggetto di discussione tra le parti in giudizio. Viene inoltre precisato che un provvedimento sopravvenuto dell’amministrazione può assumere rilievo ai fini della permanenza dell’interesse a ricorrere, anche quando non sia meramente confermativo, ma espressione di nuove valutazioni istruttorie.
Di particolare rilievo è il principio affermato in tema di effetto acquisitivo ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001: il Consiglio di Stato esclude che tale effetto si produca automaticamente per il solo decorso del termine successivo all’ordinanza di demolizione, richiedendo invece un atto formale di acquisizione al patrimonio comunale. In assenza di tale atto, non può ritenersi perfezionato il trasferimento del bene, né possono attribuirsi effetti sostitutivi a meri atti endoprocedimentali o di polizia amministrativa.
La decisione conferma infine l’impostazione già espressa dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui l’inquadramento delle opere e la verifica della doppia conformità devono essere condotti in base agli atti effettivamente impugnati e al perimetro dei poteri esercitati dalle singole amministrazioni, escludendo ampliamenti interpretativi non previsti dalla legge.
Il ricorso in appello è stato quindi respinto, con compensazione delle spese di lite, fatta salva la liquidazione dei compensi in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.