Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 03851/2026 REG.PROV.COLL. – n. 00323/2025 REG.RIC., pubblicata il 15/05/2026
Con la sentenza in esame il Consiglio di Stato ribadisce un principio centrale in materia di procedimenti autorizzatori ambientali e edilizi: la pubblica amministrazione, in sede di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), non è tenuta – né può – dirimere controversie di natura squisitamente civilistica relative alla titolarità di diritti reali o all’estensione di servitù tra privati.
Il Collegio chiarisce che il controllo amministrativo sulla legittimazione del richiedente deve arrestarsi alla verifica della sussistenza di elementi “prima facie attendibili” idonei a fondare il titolo, senza trasformarsi in un accertamento pieno di diritti soggettivi, riservato alla giurisdizione ordinaria. Solo l’assenza evidente e immediata di un titolo può impedire il rilascio del provvedimento.
In tale perimetro si inserisce anche l’interpretazione dell’art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplina il rilascio delle autorizzazioni allo scarico: la norma non introduce deroghe al principio generale, ma individua il soggetto legittimato al rilascio in funzione del titolare dell’attività da cui origina lo scarico, senza imporre all’Amministrazione verifiche approfondite su eventuali rapporti interprivati sottostanti.
La sentenza evidenzia inoltre che eventuali profili di danno derivanti dall’uso della condotta o da un incremento del carico refluo non incidono sulla legittimità dell’atto autorizzatorio, potendo al più rilevare nei rapporti tra privati o sul piano risarcitorio, ma non nel giudizio di legittimità del titolo ambientale.
Quanto alle garanzie partecipative, il Consiglio di Stato ribadisce che nei procedimenti di rilascio dell’AUA non è previsto l’obbligo di coinvolgimento di soggetti terzi rispetto al richiedente, salvo che la normativa non lo disponga espressamente o che emergano situazioni di immediata incidenza su interessi pubblici rilevanti.
Ne deriva il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado, con condanna alle spese, consolidando l’orientamento secondo cui il procedimento amministrativo non può essere trasformato in una sede surrogatoria del giudizio civile sulla titolarità dei diritti reali.