Con la sentenza n. 03611/2026 (REG.PROV.COLL.), resa sul ricorso n. 04238/2025 REG.RIC. e pubblicata il 08/05/2026, il Consiglio di Stato, Sezione IV, si pronuncia sui limiti della verifica documentale nelle procedure di PAUR e sulla portata del regime transitorio regionale in materia di impianti da fonti rinnovabili.
Il principio di diritto affermato è che, nella fase di avvio del procedimento ex art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, la “completezza” dell’istanza va intesa in senso strettamente formale, ossia quale verifica della presenza della documentazione essenziale, senza che rilevi il profilo della sua adeguatezza o della sua compiuta idoneità istruttoria, che appartiene invece alle successive fasi del procedimento. Una volta superato tale vaglio formale, eventuali integrazioni richieste dall’amministrazione non incidono sulla validità dell’avvio né sulla maturazione del regime giuridico applicabile.
In tale prospettiva, il Consiglio di Stato conferma che la disciplina transitoria prevista dalla normativa regionale veneta in materia di impianti fotovoltaici si applica ai procedimenti per i quali la verifica di completezza documentale si sia conclusa positivamente, valorizzando l’affidamento dell’operatore economico e la stabilità del quadro normativo al momento della presentazione dell’istanza.
La decisione ribadisce inoltre un ulteriore principio processuale: in appello è preclusa la deduzione di nuove contestazioni di fatto o di diritto ai sensi dell’art. 104 c.p.a., quando esse introducano profili non previamente sollevati in primo grado.
Quanto al merito ambientale e urbanistico, la sentenza conferma l’ampia discrezionalità tecnica dell’amministrazione nelle valutazioni di impatto ambientale, precisando che la presenza di corridoi ecologici non comporta un divieto assoluto di trasformazione del territorio, ma richiede una verifica di compatibilità funzionale rispetto alla continuità ecologica. Analogamente, è ribadita la legittimità della variante urbanistica implicita derivante dall’approvazione del PAUR, in coerenza con la disciplina sugli impianti energetici.
In conclusione, il Consiglio di Stato respinge l’appello principale e conferma la legittimità del provvedimento autorizzativo regionale, dichiarando improcedibili gli appelli incidentali, con condanna alle spese.
Sentenza: Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 03611/2026 REG.PROV.COLL., n. 04238/2025 REG.RIC., pubblicata il 08/05/2026.