La Corte di Cassazione Sez. 2 Civile, con una ordinanza ordinanza (n.21894/2024) in tema di violazione dell’art. 146, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992 (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa), qualora l’accertamento sia stato effettuato in centro abitato mediante rilevazione fotografica a mezzo di impianto semaforico automatico c.d. PARVC (Project Automation Red Violation Control), ha giudicato illegittima la contestazione differita in assenza di una preventiva approvazione dell’installazione e del posizionamento dell’apparecchio con delibera della giunta comunale perché avvenuta in assenza di adeguata regolamentazione amministrativa in deroga da parte dell’ente proprietario.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 146 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 5 com. 3, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 201 com. 1 lett. D CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2020 num. 267 art. 107, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Decreto Legisl. 18/08/2020 num. 267 art. 54
Massime precedenti Vedi: N. 22191 del 2014 Rv. 633865-01, N. 26959 del 2022 Rv. 665841-01, N. 11574 del 2017 Rv. 644209-01
Fonte: Massimario della Corte di cassazione