Qualora si verifichino eventi imprevedibili e non imputabili al concessionario, tali da alterare l’equilibrio economico finanziario del contratto di concessione, ai sensi dell’art. 165 d.lgs. n. 50 del 2016 le parti sono tenute ad avviare trattative per la rideterminazione delle condizioni di equilibrio e, in caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, possono recedere dal contratto; pertanto, non esiste, e non sarebbe compatibile con i principi generali della materia, un diritto soggettivo della parte privata ad ottenere la quantità di beneficio perseguito ma impedito dall’avvenuta alterazione dell’equilibrio economico finanziario introdotto dall’evento imprevedibile in questione (1).
(1) Non risultano precedenti in tali esatti termini
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it