Il pagamento del bollo è un obbligo cui tutti gli automobilisti devono attendere. Ogni regola, però, ha le sue eccezioni. Vi sono casi in cui, dopo averlo pagato, si può ottenerne il rimborso. Utile un riepilogo della normativa in tal senso. Il proprietario di un veicolo è legittimato a richiedere la restituzione dell’importo erroneamente versato per la tassa automobilistica soltanto quando il pagamento è stato doppio o eccessivo (più alto rispetto a quanto effettivamente dovuto in base ai kw o Cv). Si avrà allora il rimborso totale. In caso di furto, demolizione o esportazione definitiva all’estero del veicolo, invece, è riconosciuto un rimborso frazionato, ossia, solo per la parte di tassa versata che non è stata fruita. L’importo rimborsabile è calcolato in dodicesimi, a partire dal mese da cui si è verificato l’evento annotato al PRA e fino a quello di scadenza del versamento in corso di validità.
Il rimborso bollo auto 2017 spetta anche in caso di cessione del veicolo presso un concessionario e intervenuta esenzione a favore di soggetti portatori di handicap o di familiari di cui il disabile sia fiscalmente a carico. In altri casi, invece, il possessore del veicolo non ha diritto al rimborso bollo auto, ossia, quando:
– il pagamento è relativo alla tassa di circolazione: ciclomotori, veicoli ultraventennali, rimorchi;
– se la somma da rimborsare è sotto una determinata soglia. Tale soglia, in Lombardia è di 15,01 euro mentre nel Lazio è di 16,53 euro;
– se in caso di rimborso frazionato, l’evento o l’annotazione al PRA, si verifica nell’ultimo mese di validità del pagamento.
Il rimborso viene effettuato tramite bonifico bancario o postale indicato dal richiedente nell’apposita istanza di rimborso. Possono richiederlo: il proprietario del veicolo; il titolare del diritto reale di godimento (es. usufruttuario); l’erede; il locatario. La domanda di rimborso può essere presentata al massimo entro la seguente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data in cui il pagamento è stato effettuato. Deve essere richiesto tramite l’apposito modulo domanda oppure in carta semplice, in quest’ultimo caso occorre riportare i seguenti dati: nome e cognome, residenza e codice fiscale (o partita IVA), numero di telefono del richiedente, modalità con cui si vuole ricevere il rimborso (c/c postale, bancario ABI e CAB, assegno circolare non trasferibile con spese a carico del destinatario).
La richiesta va effettuata presso: Agenzie o delegazioni ACI; Uffici provinciali ACI della Regione; Uffici di Protocollo della Regione. Il modulo per presentare la domanda è scaricabile dal sito ACI della propria Regione. La documentazione da allegare in caso di pagamento doppio sono la ricevuta originale del versamento effettuato e da rimborsare; fotocopia della ricevuta di versamento del bollo valido; fotocopia della carta di circolazione. In caso di pagamento in eccesso: fotocopia della ricevuta di pagamento del bollo auto; fotocopia della carta di circolazione. In caso di versamento non dovuto: ricevuta originale del versamento del bollo da rimborsare; fotocopia dell’atto da cui risulti che il pagamento non è dovuto.