L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha approvato le Linee guida n. 2, in attuazione del nuovo Codice Appalti (D.lgs 50/2016) sull’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), aggiornandole dopo le modifiche introdotte con il Decreto correttivo del 2017. Alle Linee guide l’ANAC ha allegato una breve relazione illustrativa in cui descrive i cambiamenti apportati, tenendo conto anche del giudizio positivo con riserva ricevuto in merito dal Consiglio di Stato lo scorso aprile. In particolare, scrive l’ANAC, sono state introdotte queste modifiche:
*la revisione delle ipotesi generali di utilizzo del criterio esclusivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo;
*la revisione dei casi di utilizzo facoltativo del criterio del minor prezzo;
*la ricognizione di tutti i casi previsti nel Codice di utilizzo necessario del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, tra i quali si evidenziano talune ipotesi di affidamento di servizi sociali e la gran parte delle ipotesi di partenariato pubblico-privato e affidamento a contraente generale;
*il richiamo del limite del 30% alla componente economica dell’offerta;
*l’inserimento della previsione che impedisce la valutazione di opere aggiuntive sotto forma di varianti migliorative in fase di offerta (art. 95, comma 14-bis), fornendo al riguardo una esplicitazione della ratio sottesa alla norma.
Relativamente al giudizio non del tutto positivo espresso dal Consiglio di Stato ad aprile, “pur ritenendo altamente condivisibili le osservazioni della Commissione speciale”, l’Autorità fa sapere che al momento non considera prioritaria l’effettuazione della verifica di impatto (VIR) sulle Linee guida n. 2, trattandosi di un testo non vincolante, rispetto, invece, ad altre Linee guida “che presentano un maggiore impatto regolatorio sull’attuale assetto del mercato”, visto il loro carattere vincolante. Sugli agli altri due temi prospettati nel parere – indicazioni sulle modalità di utilizzo del criterio del miglior rapporto qualità prezzo, nei casi in cui l’affidamento sia disposto sulla base di un progetto esecutivo e scelta opzionale tra quest’ultimo criterio e il criterio del prezzo più basso – l’ANAC ritiene che, trattandosi di temi specifici, potranno avere specifico approfondimento attraverso appropriata consultazione del mercato, redazione dei Bandi tipo sull’affidamento di appalti di lavori o in atti di regolazione ad hoc.