La Corte costituzionale ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Torino sull’articolo 1 del decreto-legge n. 36 del 2025, convertito nella legge n. 74 del 2025, che introduce nuove disposizioni urgenti in materia di cittadinanza. Lo rende noto l’Ufficio comunicazione e stampa della Consulta in attesa del deposito della sentenza.
La norma contestata stabilisce che non è considerato aver mai acquisito la cittadinanza italiana chi è nato all’estero – anche prima dell’entrata in vigore del decreto – ed è in possesso di un’altra cittadinanza, superando il principio della trasmissione illimitata della cittadinanza per discendenza. Sono tuttavia previste alcune eccezioni: se lo status di cittadino è stato riconosciuto, in via amministrativa o giudiziale, a seguito di una domanda presentata entro le 23.59 del 27 marzo 2025; se un genitore o un nonno possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana; oppure se un genitore o adottante ha risieduto in Italia per almeno due anni continuativi dopo aver acquisito la cittadinanza e prima della nascita o adozione del figlio.
La Corte ha dichiarato non fondate le censure con cui il Tribunale di Torino, richiamando l’articolo 3 della Costituzione, denunciava l’arbitrarietà della distinzione tra chi ha presentato la domanda di riconoscimento della cittadinanza prima del 28 marzo 2025 e chi lo ha fatto successivamente. Secondo i giudici rimettenti, la norma avrebbe determinato una revoca implicita della cittadinanza con effetti retroattivi e senza una disciplina transitoria.
Non fondata anche la questione sollevata in riferimento al diritto dell’Unione europea, in particolare all’articolo 9 del Trattato sull’Unione europea e all’articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che collegano la cittadinanza europea al possesso della cittadinanza di uno Stato membro.
La Consulta ha invece dichiarato inammissibili le questioni sollevate con riferimento all’articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, che vieta la privazione arbitraria della cittadinanza, e all’articolo 3 del quarto protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che tutela il diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui si è cittadini.
Le motivazioni della decisione saranno rese note con il deposito della sentenza.
Fonte: Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale