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Rinnovabili, il Consiglio di Stato chiarisce: le aree idonee non sono vincolanti e le categorie previste dalla legge sono alternative

Con la sentenza n. 1099/2026 la IV sezione precisa l’interpretazione dell’art. 20 del d.lgs. 199/2021: le diverse tipologie di aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili operano in modo autonomo e la qualificazione legislativa dell’area costituisce solo un indirizzo, superabile con adeguata motivazione
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Il Consiglio di Stato torna a pronunciarsi sul tema delle aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, chiarendo portata e funzione delle previsioni contenute nell’art. 20 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199. Con la sentenza n. 1099 dell’11 febbraio 2026, la IV sezione ha precisato che le diverse categorie di aree individuate dal legislatore operano in modo autonomo e non concorrente, oltre a ribadire che la qualificazione normativa di un’area come idonea o non idonea non ha carattere vincolante.

In primo luogo, il Consiglio di Stato ha chiarito il rapporto tra le lettere c-ter e c-quater del comma 8 dell’art. 20, nella versione applicabile ratione temporis. Secondo i giudici, le due disposizioni non richiedono una concorrenza necessaria ma si pongono in termini di completa autonomia e alternatività. La lettera c-quater, infatti, nel fare salve le previsioni delle lettere precedenti – tra cui la c-ter – attribuisce a queste ultime natura speciale, mentre la c-quater assume carattere residuale e generale.

La sentenza affronta anche la ratio dell’introduzione della lettera c-quater, inserita dall’art. 6 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50. Con tale intervento normativo il legislatore ha ampliato il novero delle aree considerate idonee, nell’ottica di favorire la diffusione degli impianti da fonti rinnovabili. Accanto ai terreni già interessati da insediamenti produttivi o infrastrutture, sono state infatti incluse anche superfici non ancora trasformate da attività antropiche. La lettura è confermata, secondo il Consiglio di Stato, dai lavori preparatori del decreto, nei quali si parla esplicitamente di “ulteriori aree” da considerare idonee.

Un ulteriore chiarimento riguarda il valore giuridico della classificazione normativa delle aree. Per il Consiglio di Stato, la tipizzazione ex lege di un’area come idonea o non idonea non ha natura rigidamente vincolante, ma rappresenta una linea di indirizzo per l’azione amministrativa. Tale qualificazione può essere superata, purché l’amministrazione fornisca una motivazione rafforzata capace di valorizzare le specificità del contesto territoriale.

La comparazione tra gli interessi coinvolti – in particolare tra tutela del paesaggio, assetto del territorio e sviluppo delle energie rinnovabili – deve quindi svolgersi all’interno del procedimento amministrativo. Solo in quella sede l’autorità competente può valutare, caso per caso, se discostarsi dall’indicazione legislativa, giustificando adeguatamente la decisione adottata.

La pronuncia si inserisce in un orientamento già consolidato della giurisprudenza amministrativa e costituzionale e conferma la tendenza a interpretare la disciplina delle aree idonee in chiave funzionale allo sviluppo delle energie rinnovabili, senza però escludere il necessario bilanciamento con gli altri interessi pubblici coinvolti.

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