Il Consiglio di Stato, Sezione II, con la sentenza n. 3738 del 12 maggio 2026 (ricorso n. 2502/2025), ha ribadito un principio rilevante in materia di riconoscimento dei certificati bianchi, precisando i limiti del potere istruttorio del GSE e il valore probatorio della documentazione tecnica nei procedimenti di incentivazione energetica.
Secondo Palazzo Spada, il Gestore dei Servizi Energetici non può rigettare una richiesta di verifica e certificazione limitandosi a ritenere insufficiente il certificato di collaudo, soprattutto quando il richiedente abbia trasmesso tutta la documentazione integrativa richiesta nel corso del procedimento. Il giudice amministrativo ha censurato il difetto di istruttoria del GSE, evidenziando che l’amministrazione deve valutare complessivamente gli atti prodotti e non può fondare il diniego su una ricostruzione incompleta del fascicolo.
Sul piano del principio di diritto, la sentenza chiarisce che, per gli impianti di illuminazione pubblica, la data di collaudo può essere assunta quale elemento idoneo a dimostrare la “prima attivazione” dell’intervento, ossia il momento dal quale il beneficiario inizia a godere dei risparmi energetici. Tale conclusione trova fondamento nelle Linee guida di settore, nei chiarimenti dell’allora Autorità per l’energia e nella prassi tecnica ENEA, richiamate dal Collegio come fonti interpretative coerenti.
Il Consiglio di Stato sottolinea inoltre che il GSE, nell’esercizio dei propri poteri di verifica, resta vincolato a un’istruttoria effettiva e coerente con la documentazione richiesta e acquisita, senza poter ignorare elementi rilevanti già presenti nel procedimento. Diversamente, il provvedimento di rigetto risulta viziato per difetto istruttorio e motivazionale.
Resta invece esclusa la possibilità per il giudice amministrativo di sostituirsi al GSE nel riconoscimento diretto dei titoli incentivanti: la determinazione del numero dei certificati bianchi e la verifica dei risparmi energetici conseguiti costituiscono infatti attività tecnico-amministrative riservate al Gestore e non ancora esercitate, sottratte al sindacato sostitutivo del giudice ai sensi dell’art. 34, comma 2, del Codice del processo amministrativo.