Fino al 30 giugno 2024 sarà possibile verificare anche via Pec – e non soltanto sul sito Internet del soggetto emittente – l’autenticità della polizza presentata in gara a garanzia dell’offerta. Lo ha stabilito l’Anac con la delibera n. 606 del 19 dicembre 2023.
Dopo le interlocuzioni con le Associazioni rappresentative delle imprese di assicurazione e degli intermediari finanziari, ANIA e ABI, e con le Autorità di vigilanza del settore, Banca d’Italia e IVASS, sono emerse due problematiche: da un lato, “la seria difficoltà, allo stato diffusa tra gli operatori interessati, di consentire la verifica telematica della garanzia fideiussoria in tempo reale mediante accesso diretto ai relativi siti internet”; dall’altro il fatto che “allo stato, non risultano operanti piattaforme in grado di consentire l’emissione e la gestione delle polizze fideiussorie”.
Per questa ragione, “preso atto delle difficoltà” Anac ha individuato “una soluzione transitoria”, ossia la verifica via Pec, “da applicare per il tempo strettamente necessario a consentire l’evoluzione dei sistemi verso l’uso di piattaforme interoperanti con le piattaforme di e-procurement o lo sviluppo di siti internet accessibili alle stazioni appaltanti”.
L’operatore economico che intenda partecipare ad una procedura di affidamento pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia fideiussoria, è tenuto a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti accedono agli stessi siti per le verifiche di competenza. Inoltre, per consentire la verifica di veridicità e autenticità della polizza, l’operatore economico, all’atto della sottoscrizione della garanzia acquisisce dal garante l’indirizzo Internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale.
Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità. Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dotano di un indirizzo PEC italiano.
L’indirizzo Internet o l’eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall’operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Le competenti Autorità di vigilanza potranno mettere a disposizione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, per le rispettive verifiche di competenza, un elenco degli indirizzi internet dei siti, o gli indirizzi PEC delle imprese di assicurazioni e degli intermediari finanziari autorizzati al rilascio di garanzie fideiussorie.
Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l’operatore economico acquisisce l’impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti segnalano all’IVASS i casi di perduranti ritardi/mancate risposte da parte delle imprese di assicurazione alle richieste di verifica.
Fonte: Anac