I recenti interventi normativi di modifica dell’articolo 81 del codice dei contratti pubblici, d.lgs. 50/2016, realizzati su iniziativa e con il contributo dell’Autorità, unitamente alle previsioni in materia di digitalizzazione delle procedure di gara contenute nell’articolo 44 del medesimo codice, consentono la razionalizzazione e semplificazione delle procedure di affidamento, con conseguente riduzione dei tempi e dei costi per la partecipazione e per il relativo svolgimento.
Tra gli strumenti di semplificazione rientrano il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), previsto dall’articolo 85 del codice dei contratti pubblici e il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) previsto dall’articolo 81, comma 4-bis), d.lgs. 50/2016. Il primo consente di digitalizzare e standardizzare le dichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini della partecipazione. Il secondo permette di inserire e gestire, attraverso il fascicolo di ciascun operatore economico, le informazioni e i documenti utili alla dimostrazione dei requisiti generali e speciali e di utilizzarli per la partecipazione a diverse procedure di gara. L’accesso al FVOE potrà essere consentito, ai sensi dell’articolo 81, comma 4-bis, d.lgs. 50/2016 agli Organismi di attestazione, per le verifiche di competenza, e agli stessi operatori economici, per i dati di loro pertinenza. Gli strumenti descritti consentono di ridurre il rischio di errori, omissioni e false dichiarazioni involontarie, a beneficio del corretto e spedito svolgimento delle operazioni di gara e con effetto deflattivo del contenzioso.
Nel confermare il ruolo centrale ed esclusivo della BDNCP nella verifica dei requisiti di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, il legislatore ha previsto, altresì, l’estensione delle verifiche alla fase di esecuzione del contratto e l’interoperabilità di tale Banca dati con le altre banche dati esistenti e con le piattaforme telematiche di negoziazione. L’interoperabilità delle banche dati consente l’attuazione del principio dell’unico invio, con evidenti vantaggi in termini di standardizzazione e semplificazione degli adempimenti, riduzione degli oneri di comunicazione, riduzione degli errori e delle omissioni, creazione di dati nativi digitali e tempestività dell’informazione. Inoltre, permette la condivisione delle informazioni e la verifica dei requisiti in tempo reale.
Per garantire la piena ed efficace interoperabilità tra le banche dati, il legislatore ha previsto che l’omessa effettuazione, da parte del soggetto responsabile delle stesse, di quanto necessario a consentirne l’attuazione, sia utilizzato come elemento di valutazione della performance. La completa applicazione delle nuove disposizioni normative richiede il compimento delle seguenti attività:
– individuazione dei dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la BDNCP, i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, nonché i criteri e le modalità relative all’accesso e al funzionamento della Banca dati, con provvedimento dell’Autorità d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l’Agenzia per l’Italia Digitale;
– interventi sui sistemi esistenti volti a garantire la piena interoperabilità delle banche dati, secondo le modalità individuate da AgID con apposite Linee guida. Tale azione presuppone il coinvolgimento fattivo di altre amministrazioni (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, AgID) ed Enti certificatori (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.).
– l’adeguamento delle piattaforme telematiche di negoziazione. Gli interventi suindicati impongono un’attuazione progressiva del nuovo quadro normativo, nell’ambito di un processo definito per step successivi, al termine del quale saranno pienamente apprezzabili tutti i conseguenti benefici sopra descritti.
Con il presente Comunicato L’Autorità fornisce istruzioni operative in merito alle modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione vigenti ed è illustrato il cronoprogramma degli interventi finalizzati alla completa attuazione delle nuove previsioni normative.
Con riferimento agli obblighi di comunicazione, in attesa dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 81, commi 1 e 2, del codice, l’Autorità ritiene opportuno confermare gli obblighi esistenti e le modalità di adempimento degli stessi, anche al fine di evitare l’introduzione di un regime transitorio che potrebbe non essere confermato a sistema. Man mano che si procederà all’attuazione dei vari step del processo di adeguamento, l’Autorità individuerà e renderà noti al mercato gli adempimenti necessari a carico delle stazioni appaltanti e degli operatori economici, provvedendo all’aggiornamento degli atti vigenti, ivi compresa la delibera n. 157/2016.
Con riferimento al cronoprogramma degli interventi, si comunica che sono state avviate le attività necessarie all’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 81, commi 1 e 2, del codice e all’adeguamento definitivo dei sistemi informatici. Già a partire dal mese di marzo 2022, sarà operativa la prima versione del FVOE che consentirà di svolgere le seguenti attività:
– verifica del mantenimento dei requisiti in fase di esecuzione su aggiudicatario e subappaltatori, come richiesto dal nuovo articolo 81, comma 1, del codice dei contratti pubblici;
– utilizzo del FVOE per tutte le procedure di affidamento;
– istituzione dell’Elenco degli operatori economici già verificati previsti dall’articolo 81, comma 4- bis, del codice dei contratti pubblici, al fine di anticipare il più possibile gli effetti positivi collegati alla possibilità di riuso della documentazione acquisita nel FVOE.
Tutto ciò premesso, si comunica che fino a successivo intervento dell’Autorità:
– restano fermi tutti gli obblighi di comunicazione esistenti nei confronti dell’Osservatorio ai sensi degli articoli 29 e 81 del codice dei contratti pubblici;
– nelle more del completo sviluppo dei servizi di interoperabilità tra le banche dati esistenti di tutti gli Enti certificanti, le verifiche del possesso dei requisiti in capo agli operatori economici saranno effettuate attraverso il FVOE utilizzando le funzionalità disponibili per gli utenti via web;
– la delibera n. 157/2016 sarà aggiornata al fine di coordinare le indicazioni operative con la progressiva evoluzione dei servizi online.