La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 9135 del 7 aprile 2025, ha fornito un’importante precisazione sul termine di prescrizione dell’azione per ingiustificato arricchimento (o arricchimento senza causa), specie nel caso del cosiddetto arricchimento indiretto.
Quando scatta la prescrizione
Il principio generale ribadito dalla Suprema Corte è che la prescrizione, anche per l’azione prevista dall’articolo 2041 del Codice civile, decorre dal giorno in cui il diritto all’indennizzo può essere fatto valere. Questo momento coincide con quello in cui si verificano contestualmente:
- L’arricchimento del beneficiario.
- La correlativa diminuzione patrimoniale (impoverimento) dell’altra parte.
In sostanza, non basta il mero fatto che una parte si sia arricchita o l’altra impoverita, ma occorre che il diritto all’indennizzo sia sorto e sia legalmente esercitabile.
Il caso del direttore dei lavori e l’arricchimento indiretto
La pronuncia della Terza Sezione civile ha preso spunto da un caso di arricchimento indiretto. Un direttore dei lavori aveva agito contro il Comune per recuperare le somme che lui stesso aveva dovuto versare, in esecuzione di una sentenza di condanna, all’impresa appaltatrice come compenso per lavori extra-progetto.
La questione era stabilire se il termine di prescrizione (decennale) per l’azione contro il Comune dovesse decorrere dalla data di esecuzione dei lavori non previsti (come sosteneva il ricorrente) o, invece, dalla data in cui era avvenuto l’effettivo impoverimento del direttore dei lavori.
La decisione della Corte
La Cassazione, rigettando il ricorso, ha confermato l’orientamento già espresso dalla Corte d’Appello di Palermo. Secondo i giudici, il dies a quo della prescrizione non è la data in cui i lavori sono stati eseguiti, ma la data in cui il direttore dei lavori si è effettivamente impoverito per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna che lo obbligava a pagare l’impresa.
È solo in quel momento, infatti, che il patrimonio del direttore dei lavori subisce la diminuzione certa e definitiva e, di conseguenza, matura il diritto all’indennizzo nei confronti del Comune che, grazie a quel pagamento, si era indirettamente arricchito. Il diritto, dunque, sorge non con la mera esecuzione della prestazione (i lavori), ma con l’esborso coattivo che ha determinato l’effettivo pregiudizio.
Fonte: Rassegna mensile della
giurisprudenza civile della
Corte di cassazione