Non si può pretendere che il singolo consigliere comunale o provinciale si sostituisca agli organi esecutivi (Sindaco e Giunta) per l’attivazione di ogni competenza dell’ente, né che sia sempre responsabile per le omissioni. È questo, in estrema sintesi, il principio stabilito dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Molise, con la sentenza n. 44 del 17 luglio 2025.
Il caso esaminato riguardava l’ipotesi di omissioni nel sistema dei controlli interni dell’ente, e in particolare l’accusa mossa ad alcuni consiglieri di non aver promosso la proposta di deliberazione per l’approvazione del relativo regolamento.
L’iniziativa è una facoltà, non un obbligo
I giudici contabili, presieduti da Maurizio Stanco e con relatore Marcello Iacubino, hanno accolto il ricorso dei consiglieri, smontando l’assunto di una loro responsabilità automatica.
La Corte ha riconosciuto che, sebbene l’art. 43 del TUEL (Testo Unico Enti Locali) attribuisca ai consiglieri un’ampia facoltà di iniziativa (chiedere la convocazione del Consiglio, presentare interrogazioni e mozioni), questa non può tradursi in un dovere giuridico di attivarsi su tutte le competenze dell’organo rappresentativo.
Il collegio ha sottolineato che la volontà del Consiglio si manifesta attraverso atti collegiali che seguono un preciso iter formativo. La competenza propositiva per gli atti più importanti, inclusi quelli vitali come bilanci e rendiconti, spetta primariamente al Sindaco e alla Giunta (artt. 50 e 48 del TUEL).
Nessun obbligo di sostituirsi all’esecutivo
In sostanza, secondo la sentenza, l’ampia possibilità di iniziativa data ai consiglieri non implica:
- La responsabilità automatica del consigliere per la mancata adozione di tutti gli atti di competenza consiliare.
- L’obbligo di attivarsi per promuovere una proposta di delibera in sostituzione degli organi esecutivi (Sindaco e Giunta) eventualmente inadempienti.
Applicando questi principi al caso di specie – la mancata approvazione del regolamento sui controlli interni (previsto dall’art. 148 del TUEL) – la Corte ha ritenuto che i consiglieri ricorrenti non potessero essere considerati responsabili.
L’iniziativa del consigliere rimane una facoltà di impulso, ma non può essere intesa, come auspicato dalla pubblica accusa, come un dovere di agire per colmare le lacune propositive che competono primariamente agli organi esecutivi.
La sentenza definisce quindi con chiarezza i confini della responsabilità del consigliere comunale, escludendo l’idea che esso debba fungere da “guardiano” onnisciente e onnipresente su ogni atto di competenza del Consiglio.
Fonte: Rassegna delle decisioni della Corte dei Conti