La Corte di Cassazione (Sezione 4, Sentenza n. 20376 del 15/04/2025) ha stabilito un principio importante in materia di guida in stato di ebbrezza a seguito di un incidente stradale. La Suprema Corte ha chiarito che non è nullo il risultato del test alcolemico eseguito con un prelievo di sangue in ospedale, anche se il conducente non è stato preventivamente avvisato della possibilità di farsi assistere da un difensore.
La pronuncia ruota attorno alla finalità del prelievo ematico.
Il diritto di farsi assistere da un avvocato di fiducia (come previsto dagli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p.) deve essere garantito al momento degli accertamenti urgenti, come l’alcol test richiesto specificamente dalla Polizia Giudiziaria per fini investigativi, secondo l’art. 186, comma 5, del Codice della Strada.
Tuttavia, la Cassazione ha precisato che l’obbligo di avviso non sussiste nel caso in cui:
- Il prelievo di sangue è eseguito su iniziativa del personale medico.
- L’accertamento avviene nell’ambito di un protocollo sanitario standard attivato per fini terapeutici, in occasione del ricovero del ferito.
- Il prelievo non è stato autonomamente richiesto dalla Polizia Giudiziaria.
In sostanza, se il sangue è prelevato per curare il paziente e il dato sul tasso alcolemico viene successivamente acquisito come prova, non si configura un atto investigativo della Polizia che necessita del previo avviso difensivo. La salute del ferito, in quel momento, prevale sulla necessità formale di tutela processuale legata all’indagine.
Fonte: Ufficio Massimario della Corte di Cassazione