La Corte di Cassazione Sez. 6 Penale, con la sentenza n. 17677 (dep. 09/05/2025) ha affermato, così nella massima diffusa a margine del pronunciamento, che in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell’imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti.
In motivazione la Corte ha precisato che la specificità delle imputazioni provvisorie e l’ampio lasso di tempo dai fatti contestati impongono una delimitazione maggiormente selettiva dei dati da acquisire.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253
Massime precedenti Conformi: N. 17312 del 2024 Rv. 286358-03, N. 6623 del 2021 Rv. 280838- 01
Massime precedenti Vedi: N. 1286 del 2025 Rv. 287421-01, N. 36776 del 2024 Rv. 286923-01,
N. 41974 del 2019 Rv. 277372-01, N. 34265 del 2020 Rv. 279949-01 Rv. 279949-02
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5876 del 2004 Rv. 226711-01, N. 36072 del 2018 Rv. 273548-01
Fonte: Ufficio Massimario della Corte di Cassazione