I giudici della settima sezione del consiglio di stato, nella sentenza 5020/2025, hanno chiarito che, in una procedura selettiva, ricorre la fattispecie della non veritiera rappresentazione dei fatti autocertificati anche qualora i fatti siano dichiarati nel curriculum vitae e non già nella domanda di partecipazione alla procedura, qualora l’oggetto della dichiarazione non veritiera risulti essenziale ai fini della nomina, a prescindere dalla sua materiale collocazione all’interno del curriculum vitae ovvero della domanda di partecipazione alla procedura, con la conseguenza che va dichiarata la decadenza della partecipazione alla procedura, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 28 dicembre 200, n. 445. (1).
In motivazione i giudici di Palazzo Spada, in riferimento a un procedimento valutativo indetto ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010, per un posto di Professore di ruolo di prima fascia, ha specificato che: (i) sul piano normativo, l’art. 46 d.P.R. 445 del 2000 non reca alcuna distinzione tra fatti dichiarati nel curriculum vitae e fatti dichiarati nella domanda di partecipazione, facendo generale e astratto riferimento alla autodichiarazione di fatti personalmente o professionalmente rilevanti; (ii) il bando di procedura aveva espressamente previsto che la domanda dovesse essere corredata, tra le altre cose, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà (Allegato “C”), ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 2000, attestante il possesso di tutti i titoli riportati nel curriculum vitae (datata, firmata e in formato PDF) e degli indicatori relativi alla propria produzione scientifica complessiva; (iii) l’oggetto della dichiarazione non veritiera risultava essenziale ai fini della nomina, a prescindere dalla sua materiale collocazione all’interno del curriculum vitae ovvero della domanda di partecipazione alla procedura, essendo l’autocertificazione dell’intero curriculum vitae richiesta dal bando come essenziale ai fini della valutazione e necessaria per l’adozione del provvedimento di proclamazione del vincitore e di nomina a professore. La sentenza ha altresì precisato che la ratio legis alla base delle previsioni recate dagli prefati artt. 46 e 75, del d.P.R. 445 del 2000 non è solo quella (mediata e successiva) di proteggere la funzione amministrativa dall’incorrere in errori sostanziali di valutazione, bensì quella (formale e anticipata) di mettere tutti i concorrenti su un piano di parità con riferimento alla responsabilità che gli stessi assumono con le proprie autodichiarazioni, confidando sulla correttezza ed esattezza di quanto reciprocamente dichiarato, sia nel curriculum vitae, sia nella domanda di partecipazione, nonché quella di porre l’amministrazione nelle condizioni di serenamente valutare i fatti, senza quindi essere indotta a destreggiarsi in defatiganti distinzioni e raffronti tra dati curriculari e dati contenuti nelle domande che, anche in buona fede, potrebbero dare adito ad illegittimità e ingiustizie a vantaggio di taluno e a discapito di altri.
In una procedura selettiva le false dichiarazioni conducono alla esclusione dalla procedura, non rappresentando dei falsi innocui rispetto all’ottenimento dei benefici derivanti dal concorso, sia quando il fatto rileva ai fini di comprovare il possesso del titolo di partecipazione, sia quando lo stesso concerne la fase della attribuzione di maggiore punteggio. (2).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Conformi: Consiglio di Stato, sez. VII, 8 giugno 2022, n. 4680.
Fonte: Ufficio massimario Consiglio di Stato