Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza del 5 giugno 2025, n. 4878 è intervenuto in materia, affermando, come si evince dalle massime diffuse dagli uffici di giustizia amministrativa, ed in assenza di esatti precedenti nei termini che l’istituto introdotto dall’art. 3-bis del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (“selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione degli enti locali”) si caratterizza dal punto di vista procedimentale, per la presenza di due momenti significativi, il primo costituito dalla selezione unica per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione, che attribuisce la possibilità di partecipare agli interpelli. Il secondo è dato dallo svolgimento dell’interpello, cui deve ricorrere l’ente interessato per poter attingere all’elenco (in mancanza di graduatorie di concorso in corso di validità). Se più soggetti iscritti nell’elenco manifestano interesse all’assunzione, l’ente locale procede a valutarne le candidature con modalità semplificate, effettuando una prova selettiva scritta o orale, diretta a formulare una graduatoria di merito da cui attingere per la copertura “del posto disponibile”.
Ed inoltre, si legge ancora, all’interpello disciplinato dall’art. 3-bis del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 non risulta applicabile il principio elaborato in via giurisprudenziale secondo il quale è da ritenere illegittima la determinazione dell’amministrazione di bandire un nuovo concorso, a fronte dell’esistenza di una graduatoria ancora vigente per la medesima figura professionale, nonché sussistendo la sostanziale coincidenza tra le prove previste nei due bandi, posto che lo stesso non dà luogo a una graduatoria che conserva efficacia nel tempo, dovendo essere rinnovato ogni volta che l’amministrazione individua un’esigenza assunzionale.
Nella nota, a corredo delle due massime, si specifica ancora che in motivazione si è in particolare evidenziato come il favor per lo scorrimento della graduatoria, come modalità prioritaria di reclutamento del personale, in base agli insegnamenti dell’Adunanza plenaria n. 14 del 2011, presuppone che la graduatoria sia l’esito di un concorso pubblico, che “reclama una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e, per quanto qui nello specifico rileva, aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti” (Corte cost. 18 aprile 2025 n. 57). Nel caso di specie, invece, la “graduatoria” di cui l’appellato aveva chiesto lo scorrimento era l’esito di un avviso di manifestazione di interesse fra soggetti già inseriti in un elenco di idonei, formato in seguito a procedura aperta e al quale, infatti, era riconosciuta un’efficacia triennale.
Fonte: Ufficio Massimario del Consiglio di Stato