La Corte di Cassazione Sez. 3 Penale, con la sentenza n. 19871 (dep. 28/05/2025) ha affermato che in tema di violazioni della normativa antisismica, la contravvenzione di cui all’art. 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, laddove abbia ad oggetto l’omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e l’inizio dei lavori senza previa autorizzazione, in violazione degli obblighi sanciti dagli artt. 93 e 94 d.P.R. citato, costituisce fattispecie “a consumazione prolungata”, avente natura di reato permanente, la cui consumazione perdura in ragione del protrarsi dell’offesa al bene tutelato della pubblica incolumità e cessa con l’adempimento dei suddetti obblighi di legge, da parte dell’interessato, ovvero con l’ultimazione delle opere.
In merito sono segnalate diverse altre massime per lo più in senso conforme al suddetto enunciato.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 93, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 94 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 95, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 13731 del 2019 Rv. 275189-01, N. 12235 del 2014 Rv.
258738-01, N. 2209 del 2016 Rv. 266224-01, N. 3069 del 2008 Rv. 238629-01, N. 29737 del
2013 Rv. 255823-01, N. 35912 del 2008 Rv. 241093-01, N. 2210 del 2022 Rv. 282410-01, N.
26836 del 2020 Rv. 279882-01 Rv. 279882-01, N. 1145 del 2016 Rv. 266015-01
Massime precedenti Difformi: N. 18 del 1999 Rv. 213933-01, N. 3351 del 2004 Rv. 227396-01,
N. 20728 del 2018 Rv. 273225-01, N. 41854 del 2008 Rv. 241383-01
Massime precedenti Vedi: N. 23656 del 2011 Rv. 250487-01, N. 25541 del 2019 Rv. 276008-01
Fonte: Ufficio Massimario della Corte di Cassazione