Con parere di precontenzioso n.32, approvato dal Consiglio il 5 febbraio 2025 Anac ha stabilito che una stazione appaltante è tenuta ad escludere dalla gara l’impresa se il Contratto nazionale di lavoro che questa ha dichiarato di applicare al personale impiegato nell’appalto, non è conforme alla sua natura giuridica e non garantisce le stesse tutele economiche del Contratto nazionale indicato dalla Stazione appaltante negli atti di gara.
“L’accertamento dell’equivalenza delle tutele economiche – scrive Anac – presuppone che il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua – retribuzione tabellare annua, indennità di contingenza, EDR, eventuali mensilità aggiuntive e ulteriori indennità previste – previste nel CCNL indicato dall’operatore economico sia almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato dalla Stazione appaltante nel bando di gara o nell’invito”.
Il caso fa riferimento a una richiesta di parere in merito al servizio di manutenzione dei presìdi e degli impianti integrati per la sicurezza antincendio presso un’Università.
“L’aggiudicazione in favore della società, non è conforme alla normativa di settore, in quanto il CCNL che l’impresa ha dichiarato di applicare al personale impiegato nell’appalto, non è conforme alla sua natura giuridica e non garantisce le stesse tutele economiche del CCNL indicato dalla Stazione appaltante negli atti di gara. La Stazione appaltante è, pertanto, tenuta ad escludere dalla gara della stessa società e ad adottare gli atti consequenziali”.
“Le suddette disposizioni – continua Anac – mirano a rafforzare la tutela dei lavoratori impiegati nell’appalto. Il secondo comma dell’art. 11 del nuovo Codice Appalti, obbligando le Stazioni appaltanti ad indicare già nel bando di gara il CCNL applicabile, e il successivo comma 3, nella parte in cui onera il concorrente all’indicazione nell’offerta del CCNL applicato al personale impiegato nell’appalto, costituiscono elementi di forte novità rispetto al previgente impianto codicistico e alla giurisprudenza in tema, che non prevedeva simili indicazioni nell’ambito dell’offerta”.
Fonte: ANAC