Con la sentenza 926/2024 il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha stabilito che una piscina di non rilevanti dimensioni e realizzata interamente in una proprietà privata costituisce pertinenza e non nuova opera edilizia, non potendosi invece determinare la classificazione edilizia della piscina sulla base di astratte affermazioni di principio, ma essendo necessario esaminare, volta per volta, le specifiche caratteristiche e dimensioni delle opere in scrutinio. (1).
Ai fini dell’accertamento, spiegano i giudici amministrativi siciliani, in concreto delle non rilevanti dimensioni di una piscina, sì da poterla considerare pertinenza edilizia, deve aversi riguardo non all’unità di misura del metro quadrato (ossia la superficie dello specchio acqueo), bensì al metro lineare (vale a dire la lunghezza del massimo segmento di retta percorribile da un nuotatore tra i due punti più distanti della piscina), in quanto il carattere di pertinenzialità di una piscina va ancorato, essenzialmente, alla sua inidoneità al nuoto agonistico, preagonistico o anche solo amatoriale, perciò la lunghezza massima non andrà misurata su una sponda della piscina, bensì secondo la diagonale maggiore (per le strutture quadrate, rettangolari o trapezzoidali) o secondo il diametro massimo (per le strutture circolari, ellittiche, tondeggianti o, più in generale, per quelle di forma irregolare); su tali basi, devono ritenersi inidonee al nuoto, anche amatoriale, e dunque classificabili come pertinenze, le piscine in cui la massima misura riscontrabile sia contenuta in un segmento di retta di lunghezza non eccedente m. 12,00, quale lunghezza pari alla metà della metà di quella delle piscine utilizzate per uso agonistico (le cui dimensioni sono 50 metri in lunghezza, 25 in larghezza e una profondità costante di 2 metri) che è di m. 12,50, nonché di profondità inferiore a m. 2,00, al fine di non consentirne qualsivoglia uso (subacqueo) o funzione (sportiva) che non sia meramente accessoria all’edificio principale. (2).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 16 ottobre 2024, n. 8290; sez. VII, 25 giugno 2024, n. 5605; sez. IV, 13 giugno 2023, n. 5807; sez. VI, 3 ottobre 2019, n. 6644; sez. V, 16 aprile 2014, n. 1951.
Difformi: Cons. Stato, sez. VI, 12 aprile 2024, n. 3341; sez. VII, 2 gennaio 2024, n. 44; sez. VI, 19 maggio 2023, n. 5004; sez. VII, 3 aprile 2023, n. 3422.
(2) Conformi: applica il parametro del metro lineare: Cons. Stato, sez. II, 7 gennaio 2022, n. 109.
Difformi: applicano il parametro del metro quadrato: Cons. Stato, sez. VI, 16 ottobre 2024, n. 8290; sez. IV, 13 giugno 2023, n. 5807; 3 novembre 2022, n. 9646; sez. V, 16 aprile 2014, n. 1951.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it/