La Corte di Cassazione Sez. 5 Civile, con l’ordinanza n. 21659/2024 ha stabilito che il termine triennale di decadenza dall’accertamento, previsto dall’art. 221, par. 3, del codice doganale comunitario, è interrotto dalla data di presentazione di una notitia criminis e fino alla chiusura del procedimento penale, ai sensi del successivo par. 4 della menzionata disposizione, mentre, quando l’Amministrazione doganale ha notificato un avviso di accertamento in pendenza del processo penale e questo è stato impugnato nell’ambito di un procedimento tributario pendente alla data di definizione del procedimento penale, lo stesso termine resta sospeso fino alla definizione del giudizio tributario, dal quale decorre il nuovo termine di decadenza triennale per l’emissione di un ulteriore avviso di accertamento, sostitutivo di quello annullato per ragioni formali.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 221, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84
Massime precedenti Vedi: N. 21444 del 2022 Rv. 665311-01, N. 30901 del 2019 Rv. 655941-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione