E’ quanto ha affermato il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 8398 del 18 ottobre 2024, argomentando in tal senso che è legittimo il diniego di permesso di ricerca mineraria in un parco naturale ove l’attività di asportazione sia consentita solo per finalità di ricerca scientifica, allorquando emerga che l’attività sia puramente estrattiva, non deponendo in senso contrario il rilievo costituzionalmente garantito all’attività di ricerca scientifica (art. 9 e 33 Cost.), atteso che l’attività preordinata alla futura estrazione del titanio non può in alcun modo qualificarsi come attività scientifica (nel caso di specie, la sezione è giunta a tali conclusioni avuto riguardo, da un lato alla metodologia di indagine (analisi superficiale del terreno), senza prelievo di campioni, che presenta un interesse scientifico pressoché inesistente, in quanto non è volta in alcun modo a implementare le conoscenze e il sapere; dall’altro, alla circostanza per cui il privato non risulta avere effettuato in precedenza studi scientifici di alcun tipo, tali da accreditare la sua vocazione di soggetto svolgente attività di ricerca).
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it