Secondo i giudici amministrativi della sede di Salerno del Tar Campania ( sentenza 1912/2024) i raggruppamenti temporanei di imprese devono prevedere, quale progettista, la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione. La sua partecipazione deve tradursi nella realizzazione dell’attività di progettazione in senso stretto, non essendo sufficiente lo svolgimento di un’attività meramente strumentale di supporto. Il coinvolgimento di tale figura nel modulo associativo mira, senza dubbio, a promuovere lo sviluppo delle competenze professionali del giovane, favorendo la formazione di un curriculum adeguato senza gravarlo perciò solo di responsabilità contrattuali. La ratio della disciplina è infatti di aumentare la presenza di giovani nei gruppi concorrenti a bandi relativi ad incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e concorsi di idee, per favorirne la crescita professionale e l’inserimento nel mercato del lavoro. (1).
Nella stessa sentenza, i giudici amministrativi campani hanno chiarito che nelle gare pubbliche, la sottoscrizione dell’offerta da parte di tutti i soggetti, che con essa pretendono di impegnarsi nei confronti dell’amministrazione appaltante, risponde a imprescindibili esigenze di ordine generale di certezza della riconducibilità dell’offerta ai medesimi operatori. La mancata sottoscrizione dell’offerta economica da parte di tutti i componenti del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese rappresenta una circostanza non sanabile mediante soccorso istruttorio, trattandosi di una carenza di natura sostanziale, insita nella stessa offerta economica. (2).
(1) Conformi: T.a.r. per la Puglia, sez. III, 8 agosto 2023, n. 1019; T.a.r. per la Campania, sez. I, n. 3231 del 2016; Cons. Stato, sez. IV, n. 2048 del 2015 e sez. V, n. 1708 del 2019; Cons. Stato, sez. IV, n. 2048 del 2015, e n. 2988 del 2015; Cons. Stato, sez. V, n. 1708 del 2019; Cons. Stato, sez. V, n. 1708 del 2019; T.a.r. per la Calabria, sez. I, 29 aprile 2020, n.305.
(2) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. II, 23 novembre 2020, n.12406; T.r.g.a per il Trentino Alto Adige, Trento, sez. I, 29 settembre 2021, n.151; Cons. Stato, sez. V, 20 agosto 2019, n.5751.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it