Il Consiglio di Stato, sezione II, 1con la sentenza del 9 settembre 2024, n. 7690 ha affermato che l’individuazione dei distretti industriali (anche in campo alimentare) e dei distretti del cibo – di competenza delle regioni e delle province autonome – non ha lo scopo di disciplinare l’uso del territorio, essendo essenzialmente preordinata al sostegno, sotto varie forme (regolamentari, organizzative e finanziarie) alle imprese che svolgono attività agricole e agroalimentari. Ciò non esclude che il comune – nell’ambito del potere di pianificazione urbanistica da non intendersi limitato alla sola regolazione delle potenzialità edificatorie e alla “zonizzazione” del territorio comunale – possa orientare lo sviluppo economico di alcune zone verso determinate produzioni (escludendone altre), onde creare le condizioni affinché un territorio venga individuato dalle autorità competenti come distretto agroalimentare o un distretto del cibo, e, ove già istituiti, possano ulteriormente svilupparsi. (Nella fattispecie in esame, la sezione assume che il Comune – nel ridefinire, mediante la modifica delle N.T.A. al P.U.C., le destinazioni d’uso ammesse al fine di consolidare la specifica e naturale vocazione agricola del territorio e per dare impulso e sostegno allo sviluppo di un polo agroalimentare – non istituisce un distretto alimentare, ma pone i presupposti perché questo venga individuato dalle autorità competenti ovvero possa ulteriormente svilupparsi). (1).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, n. 3036 del 2024; Cons. Stato, sez. IV, n. 8091 del 2023; Cons. Stato, sez. III, n. 3786 del 2024; Cons. Stato, Ad. plen., n. 24 del 1999; Corte cost., n. 72 del 2019.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it