Con comunicato del 31 luglio 2024 il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT) informa i Comuni beneficiari dei contributi di cui all’articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge n.160/2019, che, sul sistema ReGiS, i progetti finanziati risultano censiti nelle Procedure di Attivazione (PRATT) secondo le seguenti modalità:
- Annualità 2020: PRATT n.1000000036;
- Annualità 2021: PRATT n.1000000037;
- Annualità 2022-2023-2024: PRATT n.1000000282.
Si informano i Comuni beneficiari dei contributi per gli interventi di piccola portata, che, in conformità a quanto previsto dal Manuale semplificato del 14 maggio 2024, l’Amministrazione ha provveduto per le casistiche degli ID rendiconto di seguito elencati (presenti sul sistema ReGiS alla data del 22 luglio u.s.) ad effettuare massivamente la modifica dello status.
Nello specifico, i Rendiconti con status “DA CONTROLLARE”, “VERIFICATO FORMALMENTE” o “APPROVATO” – con importo minore o maggiore alla sommatoria del costo ammesso al netto delle economie* – sono stati regrediti allo status “DA INTEGRARE”.
Si rappresenta che lo status è rimasto invariato: a) per gli ID rendiconto in stato “DA INTEGRARE” e b) per gli ID rendiconto in stato “DA CONTROLLARE”, “VERIFICATO FORMALMENTE” o “APPROVATO” con importo rendicontato pari alla sommatoria del costo ammesso al netto delle economie*.
*Si chiarisce che in presenza di più ID rendiconti riferiti allo stesso Progetto (CUP/ CLP) l’analisi per la regressione dello status dei rendiconti ha tenuto conto dell’aggregazione dell’importo degli ID rendiconti.
Si invitano quindi gli Enti locali a prendere visione dell’unito elenco degli ID rendiconti che hanno subìto modifiche allo status, a ripresentare la rendicontazione complessiva (di progetto e di spesa) nelle modalità dettagliate all’interno del Manuale Semplificato, allegato al decreto del 14 maggio 2024.
Gli Enti sono tenuti a verificare, in caso di presenza di unico ID rendiconto o più di un ID, che l’importo rendicontato sia obbligatoriamente uguale alla sommatoria del costo ammesso e dell’importo al netto delle economie.
Per le modalità del caricamento dei dati, ai fini della rendicontazione unica a sistema, si rinvia alle istruzioni contenute all’interno del Comunicato del 13 giugno 2024.
Con l’occasione si ribadisce che il termine dei 6 mesi previsto per la trasmissione dei rendiconti a seguito del collaudo/regolare esecuzione degli interventi decorrerà dalla data della comunicazione di avvenuto completamento delle attività di bonifica sopra richiamate.
Fonte: DAIT