Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso la Circolare n. 1/DF del 22 maggio 2026 del Dipartimento delle Finanze, interviene sul canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria dopo la sentenza n. 12225/2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pubblicata il 1° maggio 2026.
La Suprema Corte ha stabilito che il canone ha natura tributaria, qualificandolo quindi come entrata fiscale a tutti gli effetti e affermando la giurisdizione del giudice tributario. Una pronuncia che modifica l’orientamento precedente, che tendeva invece a considerarlo un’entrata di natura patrimoniale.
Alla luce di questo nuovo inquadramento, la Circolare ridefinisce anche le modalità di pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie degli enti locali sul sito del Dipartimento delle Finanze, a partire dall’anno 2026. In quanto entrata tributaria, tali atti rientrano ora tra quelli soggetti a pubblicazione secondo le regole previste per i tributi locali.
Vengono inoltre ribadite le scadenze procedurali: i Comuni devono trasmettere le delibere entro il 14 ottobre dell’anno di riferimento, mentre il Ministero dell’Economia e delle Finanze provvede alla pubblicazione entro il 28 ottobre. La pubblicazione costituisce condizione di efficacia degli atti.
Per l’anno 2026, tuttavia, il quadro è peculiare. Il termine per l’adozione delle delibere è già scaduto il 28 febbraio 2026, con la conseguenza che non è più possibile approvare nuovi atti per quell’anno. Gli enti locali dovranno trasmettere eventuali deliberazioni già adottate entro i termini, oppure, in assenza di nuovi provvedimenti, l’ultima delibera vigente alla data del 1° maggio 2026.
Un esempio chiarisce l’applicazione: se un Comune ha istituito il canone nel 2021 e successivamente ha aggiornato la disciplina nel 2024, senza ulteriori modifiche, sarà quest’ultima delibera a dover essere trasmessa.
La Circolare punta così a garantire uniformità di applicazione sul territorio nazionale, adeguando la disciplina amministrativa alla nuova qualificazione giuridica del canone stabilita dalla Cassazione.