La p.a. ha il potere di ritirare in autotutela il bando, le singole operazioni di gara o lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorché definitivo, in presenza di vizi dell’intera procedura, ovvero a fronte di motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara; in particolare, la revoca in autotutela degli atti di gara deve ritenersi legittima qualora la p.a. indichi le ragioni di interesse pubblico sottese all’atto di ritiro della gara: tali ragioni, ove plausibili e non affette da macroscopici vizi logici, sono infatti sottratte al sindacato giurisdizionale (1).
(1) Conformi: T.a.r. per la Calabria, sez. I, n. 1633 del 2023; T.a.r. per la Sicilia, sez. III, n. 1593 del 2020;
Difformi: non risultano precedenti difformi.
Nel caso di specie, la gara è stata revocata per una potenziale lesione della par condicio tra i concorrenti, in quanto uno di essi aveva conseguito la disponibilità di documenti rilevanti prima degli altri.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it