L’art. 58, comma 7, del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall’art. 26 del d.lgs. n. 80 del 1998 – che attribuisce all’amministrazione di appartenenza il diritto di riscuotere il compenso dovuto al dipendente, o dallo stesso già percepito, per le prestazioni rese in violazione del divieto, per il pubblico impiegato, di svolgere attività retribuite senza autorizzazione – si applica anche alle prestazioni successive all’entrata in vigore della citata disposizione in esecuzione di incarichi antecedenti alla stessa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 58 com. 7, Decreto Legisl.
31/03/1998 num. 80 art. 26
Massime precedenti Vedi: N. 15098 del 2011 Rv. 618621 – 01