Nelle gare d’appalto, la stazione appaltante delegata ad avviare la procedura di affidamento acquisisce il Cig (Codice identificativo di gara), che rimane di sua competenza fino al completamento della funzione delegata. Solo successivamente alla conclusione della fase delegata il Cig acquisito diventa di competenza dell’amministrazione delegante che, fino a quel momento, potrà soltanto esercitare la visione su di esso.
E’ quanto ha precisato Anac, in risposta al quesito di un ente, chiarendo un passaggio importante all’interno del processo di qualificazione delle stazioni appaltanti.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato le Faq (D5) sulla digitalizzazione
focalizzando la questione della competenza sull’acquisizione del Cig in caso di delega all’avvio della procedura di gara.
Nel caso in cui nella procedura intervengano due distinti soggetti giuridici (la stazione appaltante che delega l’appalto e la stazione/centrale di committenza che procede concretamente), il Cig va acquisito dalla stazione appaltante delegata, ovviamente abilitata ad effettuare la gara o per effetto del regime della qualificazione o per effetto di abilitazioni dovute a norme “speciali” come nel caso del Pnrr/Pnc.
Sarà, pertanto, il Rup (Responsabile Unico del Procedimento) della stazione appaltante che procederà attraverso piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, ad acquisire il codice identificativo della gara. Solo successivamente, una volta conclusa la fase che viene assegnata alla stazione appaltante delegata “il Cig acquisito diventa di competenza dell’amministrazione delegante che, fino a quel momento, potrà soltanto esercitare la visione su di esso”.
Fonte: Anac