L’indennità di espropriazione dovuta al proprietario di un fondo, incluso in un piano di zona per l’edilizia economica e popolare come area edificabile, va determinata secondo il criterio previsto dall’art. 5 bis, comma 1, della l. n. 359 del 1992, a nulla rilevando che al momento dell’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio il fondo stesso avesse, secondo le originarie previsioni del piano regolatore generale, destinazione agricola.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1993 num. 333 art. 5 bis, Legge 08/08/1992 num.
359 art.5 bis CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 12771 del 2007 Rv. 597124-01
Fonte: Corte di Cassazione